1. Costituiscono obiettivo primario dello Stato, delle regioni e degli enti locali, la conservazione e la valorizzazione delle città storiche che con i loro monumenti, aree e luoghi di interesse storico o artistico e con la stratificazione dell'intero tessuto urbano rispecchiano significativamente il processo evolutivo antropologico, storico e culturale di cui sono testimonianza. Spetta ai comuni, secondo una programmazione stabilita di intesa con la regione competente e con gli organi dello Stato cui è demandata la tutela del patrimonio culturale, promuovere e porre in atto o coordinare le attività finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle città storiche.
2. I comuni che hanno interesse alla loro conservazione e valorizzazione come città storica, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione e alla delimitazione dei loro centri, quartieri e siti, anche non contigui, di valenza storica o artistica, confermando o aggiornando, qualora sia effettuata, l'analoga perimetrazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. L'individuazione è compiuta di intesa tra il comune e la competente soprintendenza per i beni architettonici e paesistici, sentito il parere delle competenti soprintendenze per i beni archeologici e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoanetropologico. Il comune può anche effettuare di propria iniziativa la definizione o l'aggiornamento della perimetrazione e chiedere al competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici la conformità della perimetrazione medesima all'estensione del patrimonio storico urbano. Il soprintendente
1. I beni immobili pubblici e privati ricadenti nei perimetri dei centri, dei
1. Con provvedimento del competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici, anche su proposta del comune, può essere dichiarato l'interesse culturale di locali, luogo di tradizionali attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali, produttive, ricadenti nei centri, nei quartieri e nei siti storici o artistici. Il comune, nei programmi annuali di cui all'articolo 1, comma 5, prevede interventi, agevolazioni e incentivi per il sostegno di tali attività tradizionali.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, che contiene le indicazioni sulla conservazione dell'immobile e delle connotazioni relative all'attività, è notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile stesso ed è trascritta a cura della competente soprintendenza per i beni architettonici e paesistici presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3. Il proprietario, possessore o detentore dell'immobile sottopone al competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici, per la preventiva approvazione, ogni modifica o intervento che intende apportare all'immobile o agli arredi. Il soprintendente, entro due mesi dal
1. Nei comuni il cui patrimonio storico urbano ha ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 2 è istituita la conferenza comunale degli eventi e delle manifestazioni, presieduta dal sindaco, della quale fanno parte due rappresentanti delle competenti soprintendenze.
2. La conferenza stabilisce i criteri per utilizzare, in occasione di eventi e di manifestazioni, le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici in conformità alla natura e al decoro degli spazi.
3. Il programma degli eventi e delle manifestazioni, i relativi progetti che interessano le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici dei centri, dei quartieri o dei siti di interesse storico o artistico, sono sottoposti all'esame della conferenza che delibera all'unanimità. Le pronunce dei rappresentanti delle competenti soprintendenze sono sostitutive delle approvazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
1. Nei centri, quartieri e siti riconosciuti di interesse storico o artistico, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono concedere in uso beni immobili demaniali di interesse storico o artistico da destinare anche a strutture e a impianti di ricettività e di fruizione turistica, ricreativa e culturale, previo accertamento, da parte delle
1. Per la razionale promozione e diffusione dei flussi turistici sul territorio, nonché ai fini della valorizzazione equilibrata del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, i comuni, individuati i carichi massimi sopportabili dai servizi pubblici di trasporto e di viabilità, di acquedotto e di fognatura, svolgono, unitamente alla provincia nonché in collegamento con i piani di programmazione e di promozione regionale e preferibilmente tramite compartecipazione pubblico-privata, attività di promozione e di qualificazione dell'offerta turistica. Tale attività può essere svolta anche mediante:
a) l'adeguato confezionamento di pacchetti viaggio e la comunicazione nei mercati di origine;
b) il potenziamento dei servizi di informazione e di prenotazione dei principali servizi, in particolare presso i punti di accesso;
c) lo sviluppo della segnaletica riferita ai diversi percorsi turistici di individuazione nel centro storico;
d) l'individuazione di itinerari culturali alternativi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e le province interessati stipulano apposite convenzioni con i competenti uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali per l'utilizzo delle schede di catalogo dei beni culturali esistenti nel territorio comunale e per ogni altra utile iniziativa appositamente definita nella convenzione.
1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, di 23 milioni di euro per l'anno 2007 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2006, di 11 milioni di euro per l'anno 2007 e di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2006, a 36,8 milioni di euro per l'anno 2007 e a 38,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente