PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Centri, quartieri e siti storici).

      1. Costituiscono obiettivo primario dello Stato, delle regioni e degli enti locali, la conservazione e la valorizzazione delle città storiche che con i loro monumenti, aree e luoghi di interesse storico o artistico e con la stratificazione dell'intero tessuto urbano rispecchiano significativamente il processo evolutivo antropologico, storico e culturale di cui sono testimonianza. Spetta ai comuni, secondo una programmazione stabilita di intesa con la regione competente e con gli organi dello Stato cui è demandata la tutela del patrimonio culturale, promuovere e porre in atto o coordinare le attività finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle città storiche.
      2. I comuni che hanno interesse alla loro conservazione e valorizzazione come città storica, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione e alla delimitazione dei loro centri, quartieri e siti, anche non contigui, di valenza storica o artistica, confermando o aggiornando, qualora sia effettuata, l'analoga perimetrazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. L'individuazione è compiuta di intesa tra il comune e la competente soprintendenza per i beni architettonici e paesistici, sentito il parere delle competenti soprintendenze per i beni archeologici e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoanetropologico. Il comune può anche effettuare di propria iniziativa la definizione o l'aggiornamento della perimetrazione e chiedere al competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici la conformità della perimetrazione medesima all'estensione del patrimonio storico urbano. Il soprintendente

 

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provvede entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Qualora i comuni non effettuino la perimetrazione entro il termine indicato dal presente comma, il soprintendente, ove rilevi l'interesse storico o artistico, predispone la perimetrazione e la propone ai comuni interessati per le determinazioni del caso.
      3. I comuni, ottenuto l'accertamento di cui al comma 2, possono adottare il programma degli interventi a salvaguardia del patrimonio storico urbano presente nel proprio territorio, nonché le linee guida per la città storica relativa alla sua trasformazione. Il programma assicura l'integrità dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico e quelli di valore ambientale, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino, preservando l'identità urbana definita dalla trama edilizia e dal rapporto con il territorio. Il programma riguarda anche le testimonianze archeologiche, comprese quelle di proprietà non statale. Il programma e le linee guida per la città storica sono approvati dal comune, sentiti i competenti soprintendenti.
      4. Ai fini del programma di cui al comma 1, il comune, di intesa con la competente soprintendenza per i beni architettonici e paesistici, determina, nell'ambito della zona perimetrata, gli ambiti urbani, i luoghi e le aree soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2. Per le restanti parti della zona perimetrata, il comune e la soprintendenza determinano, di intesa, i vincoli, le regole e le modalità di esecuzione degli interventi di conservazione e di valorizzazione.
      5. I comuni che hanno ottenuto l'accertamento di cui al comma 2 e si sono dotati del programma per gli interventi a salvaguardia del patrimonio storico urbano sono tenuti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, a predisporre ogni anno un programma volto ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, di proprietà pubblica e privata, esistente nelle città storiche.
      6. Il programma annuale di cui al comma 5 riguarda anche la qualità e le caratteristiche architettoniche, cromatiche
 

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e dei materiali dell'ambiente urbano nei suoi spazi pubblici e privati, nelle finiture e negli arredi delle facciate e delle pavimentazioni, nelle vetrine, nelle insegne e negli arredi mobili, nella sistemazione degli impianti e in ogni altro elemento incidente sull'immagine urbana, nel rispetto dei caratteri originali e tradizionali. Il programma annuale è adottato in una apposita conferenza di servizi tra rappresentanti del comune e delle competenti soprintendenze.
      7. Per la realizzazione del programma annuale il comune promuove accordi di programma con le amministrazioni pubbliche interessate e accordi con i privati sostitutivi delle determinazioni amministrative ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      8. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell'ambito degli interventi di propria competenza, destina una quota complessiva, non inferiore al 30 per cento delle proprie spese di investimento, per la realizzazione di interventi di restauro e di manutenzione dei beni culturali, quale concorso nelle spese di realizzazione dei programmi annuali di cui al comma 5, già finanziati per almeno il 50 per cento della spesa complessiva.
      9. Il Ministero dei beni e delle attività culturali può, comunque, concedere contributi in conto capitale, che concorrono alla formazione della riserva del 30 per cento di cui al comma 7 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 35 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per interventi sugli immobili privati e pubblici compresi nei perimetri individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il contributo può essere erogato anche in acconto non superiore al 30 per cento del suo ammontare.

Art. 2.
(Riconoscimento dell'interesse storico o artistico).

      1. I beni immobili pubblici e privati ricadenti nei perimetri dei centri, dei

 

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quartieri e dei siti di interesse storico o artistico, individuati ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, sono sottoposti alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle relative all'obbligo della comunicazione delle alienazioni, nonché all'esercizio del diritto di prelazione sulle cose alienate. La notifica è sostituita dalla pubblicazione delle determinazioni adottate ai sensi del citato primo periodo del comma 4 dell'articolo 1, che sono affisse per due mesi all'albo pretorio del comune.

Art. 3.
(Dichiarazione di interesse culturale di locali luogo di tradizionali attività).

      1. Con provvedimento del competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici, anche su proposta del comune, può essere dichiarato l'interesse culturale di locali, luogo di tradizionali attività culturali, artistiche, artigianali, commerciali, produttive, ricadenti nei centri, nei quartieri e nei siti storici o artistici. Il comune, nei programmi annuali di cui all'articolo 1, comma 5, prevede interventi, agevolazioni e incentivi per il sostegno di tali attività tradizionali.
      2. La dichiarazione di cui al comma 1, che contiene le indicazioni sulla conservazione dell'immobile e delle connotazioni relative all'attività, è notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile stesso ed è trascritta a cura della competente soprintendenza per i beni architettonici e paesistici presso la conservatoria dei registri immobiliari.
      3. Il proprietario, possessore o detentore dell'immobile sottopone al competente soprintendente per i beni architettonici e paesistici, per la preventiva approvazione, ogni modifica o intervento che intende apportare all'immobile o agli arredi. Il soprintendente, entro due mesi dal

 

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ricevimento della richiesta, comunica le proprie determinazioni. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 4.
(Programma degli eventi e delle manifestazioni).

      1. Nei comuni il cui patrimonio storico urbano ha ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 2 è istituita la conferenza comunale degli eventi e delle manifestazioni, presieduta dal sindaco, della quale fanno parte due rappresentanti delle competenti soprintendenze.
      2. La conferenza stabilisce i criteri per utilizzare, in occasione di eventi e di manifestazioni, le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici in conformità alla natura e al decoro degli spazi.
      3. Il programma degli eventi e delle manifestazioni, i relativi progetti che interessano le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici dei centri, dei quartieri o dei siti di interesse storico o artistico, sono sottoposti all'esame della conferenza che delibera all'unanimità. Le pronunce dei rappresentanti delle competenti soprintendenze sono sostitutive delle approvazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Concessione in uso di immobili demaniali di interesse storico o artistico).

      1. Nei centri, quartieri e siti riconosciuti di interesse storico o artistico, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono concedere in uso beni immobili demaniali di interesse storico o artistico da destinare anche a strutture e a impianti di ricettività e di fruizione turistica, ricreativa e culturale, previo accertamento, da parte delle

 

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soprintendenze competenti, della compatibilità della destinazione prevista con la salvaguardia dell'interesse storico o artistico del bene.
      2. La concessione ha durata triennale e prevede l'obbligo per il concessionario di provvedere al restauro e alla conservazione del bene e alla fruizione da parte del pubblico secondo modalità fissate nella convenzione. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di concessione degli immobili, ivi comprese le garanzie che il concessionario deve prestare. Per il restauro e la conservazione dell'immobile può essere erogato al concessionario il contributo statale previsto dall'articolo 35 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino al 50 per cento del costo totale degli interventi.

Art. 6.
(Promozione e qualificazione dell'offerta turistica).

      1. Per la razionale promozione e diffusione dei flussi turistici sul territorio, nonché ai fini della valorizzazione equilibrata del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, i comuni, individuati i carichi massimi sopportabili dai servizi pubblici di trasporto e di viabilità, di acquedotto e di fognatura, svolgono, unitamente alla provincia nonché in collegamento con i piani di programmazione e di promozione regionale e preferibilmente tramite compartecipazione pubblico-privata, attività di promozione e di qualificazione dell'offerta turistica. Tale attività può essere svolta anche mediante:

          a) l'adeguato confezionamento di pacchetti viaggio e la comunicazione nei mercati di origine;

 

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          b) il potenziamento dei servizi di informazione e di prenotazione dei principali servizi, in particolare presso i punti di accesso;

          c) lo sviluppo della segnaletica riferita ai diversi percorsi turistici di individuazione nel centro storico;

          d) l'individuazione di itinerari culturali alternativi.

      2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e le province interessati stipulano apposite convenzioni con i competenti uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali per l'utilizzo delle schede di catalogo dei beni culturali esistenti nel territorio comunale e per ogni altra utile iniziativa appositamente definita nella convenzione.

Art. 7.
(Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria).

      1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, di 23 milioni di euro per l'anno 2007 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
      2. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2006, di 11 milioni di euro per l'anno 2007 e di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
      3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
      4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2006, a 36,8 milioni di euro per l'anno 2007 e a 38,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente

 

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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.